Alunni con disturbo specifico di apprendimento Legge 170/10 ottobre 2010

Alunni con disturbo specifico di apprendimento

La Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia quali disturbi specifici dell’apprendimento, “che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”.
L’Istituto attiva percorsi, procedure per assicurare il pieno successo scolastico e formativo degli alunni che presentino tali disturbi.


Diagnosi e Certificazione

La diagnosi fa riferimento ai criteri di classificazione ICD-10 specificando i codici diagnostici: F81.0 Disturbo specifico della lettura (Dislessia) F81.1 Disturbo specifico della compitazione (Disortografia) F81.2 Disturbo specifico delle abilità aritmetiche (Discalculia) F81.3 Disturbi misti delle abilità scolastiche (DSA in comorbidità) F81.8 Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche (Disgrafia). Le diagnosi di DSA possono essere effettuate dai servizi di NPIA delle Ausl della Regione Emilia Romagna o da professionisti privati (neuropsichiatri infantili e/o psicologi). Se la Diagnosi è redatta da un professionista privato la famiglia deve fare richiesta all’AUSL della dichiarazione di conformità, in attesa della convalida la diagnosi redatta dal professionista privato al pari di quella redatta dal servizio nazionale rappresenta un documento con valore legale che attesta il diritto dell’interessato ad avvalersi delle misure previste dalla Legge 170/2010. La certificazione deve essere consegnata in copia a cura della famiglia alla scuola e protocollata. Ha valore per ogni ciclo di studi in cui viene effettuata e deve essere aggiornata al passaggio all’ordine di studi superiore. Ciò ad eccezione delle segnalazioni formulate durante l’ultimo anno di ogni ciclo scolastico, per cui le diagnosi redatte nel corso del III anno della scuola secondaria di 1° grado, avranno validità anche per la scuola secondaria di 2°.


Programmazione

Alla consegna della certificazione di DSA (punto di riferimento per la programmazione di attività didattiche e di collaborazione tra operatori sanitari, docenti e famiglia), consegue la redazione ed approvazione da parte del Consiglio di Classe del Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.), valevole anche in sede di Esami di Stato. Il P.D.P., deve essere approntato in tempo utile e comunque entro 90 giorni dall’inizio dell’anno scolastico o dalla consegna della segnalazione. Se quindi la consegna non avviene entro la prima decade di marzo non è possibile garantire la compilazione della relativa programmazione personalizzata. Il P.D.P. deve essere redatto in forma scritta, condiviso dalla famiglia e consegnato in copia ai genitori.

Alcune tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. La famiglia in possesso di segnalazione clinica specifica deve consegnarne copia alla scuola. La scuola attiverà la stessa procedura ed interventi didattici previsti per alunni con D.S.A. (vedi sopra)